Condizioni generali ( Costituiscono parte integrante del Contratto di Noleggio ) 

Art. 1 

La ditta Mary Moto di Armellino Vincenzo (qui di seguito denominata “Locatore”) consegna al Conduttore (qui di seguito  denominato “Conduttore”) il veicolo meglio individuato sul fronte del presente accordo, in ottimo stato di manutenzione,  perfettamente funzionante e nelle medesime condizioni dovrà dal Conduttore essere restituito al Locatore al termine del periodo di  noleggio. 

Il Conduttore prendendo in consegna il veicolo, mediante la sottoscrizione del contratto di noleggio e la specifica approvazione  delle presenti condizioni generali, dichiara di aver verificato che il motociclo è in buono stato di manutenzione ed idoneo all’uso  pattuito e di essere in possesso di patente di guida europea valida oppure di patente extra-europea valida per la guida del  motociclo. 

Il Conduttore si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità, la propria età,il proprio indirizzo e l’esistenza  dei requisiti di legge per l’abilitazione alla guida, esonerando espressamente il Locatore da ogni conseguenza pregiudizievole  dovesse derivare a quest’ultimo in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 2 

Il Conduttore si obbliga: 

a. A condurre il veicolo con il casco omologato indossato , a trasportare il passeggero solo con il casco omologato indossato , a  custodire il veicolo , unitamente alle dotazioni fornite, con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le norme di legge;  b. Ad assicurarsi che ingrassaggio, lubrificazione ed olio dei freni siano nello stato necessario a garantire il funzionamento e la  sicurezza del veicolo durante il tempo del noleggio; ad usare il motoveicolo con cura e prudenza, a non sottoporlo a velocità e  sforzi elevati, o ad utilizzo in gare e competizioni . Ogni danno ed avaria subita dal motoveicolo per negligenza, dolo e incuria (Cadute, Incidenti, Ammaccature) sarà da ritenersi a carico del conduttore. 

RESPONSABILITÀ PER DANNI DEL CONDUTTORE - Il conduttore si impegna a riconsegnare il motoveicolo e le relative dotazioni nelle stesse condizioni di consegna, e pertanto si impegna altresì a reintegrare gli eventuali ammanchi e risarcire tutti i danni arrecati, salvo il normale deperimento d’uso. In particolare, il cliente si assume l’obbligo di risarcire i danni derivanti dal rifornimento effettuato con carburante diverso da quello previsto per il motoveicolo noleggiato e i danni derivanti da interventi di riparazione eseguiti o fatti eseguire direttamente dal cliente senza il consenso scritto da Mary Moto, ovvero derivanti dalla circolazione del motoveicolo nonostante la presenza di guasti segnalati senza la tempestiva riconsegna del medesimo. In caso di forature ai pneumatici il cliente è tenuto alla sostituzione, a sue spese, dei pneumatici danneggiati. Non è ammessa la restituzione del veicolo con pneumatici riparati. Nel caso in cui vengano riscontrati sul motoveicolo danni di qualunque sorta, Mary Moto viene fin d’ora autorizzata a prelevare senza preavviso la cifra corrispondente all’importo dovuto sulla carta di credito del cliente. Nel caso arrivino sanzioni postnoleggio da parte di vigili urbani e/o forze dell’ordine, Mary Moto viene fin da ora autorizzata a prelevare senza preavviso la cifra corrispondente all’importo dovuto sulla carta di credito del cliente, ed a esibire alle suddette forze, documentazione per il decurtamento dei punti patente.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ LOCATORE- Nei limiti previsti dalla legge, Mary Moto non potrà essere ritenuta responsabile, ed anzi il cliente rinuncia per sé e per i propri eredi o aventi causa ad avanzare ogni e qualsivoglia pretesa nei suoi confronti per qualsiasi danno subito dal cliente o da terzi in quanto derivante dall’utilizzazione del mezzo noleggiato, o per perdita o danni a cose di proprietà del cliente o di terzi lasciate nel veicolo, o per danni o inconvenienti risultanti da ritardo nella consegna, da guasti o da qualsiasi altra causa al di fuori del diretto ed esclusivo controllo di Mary Moto.

SINISTRI - Qualora si verifichi un qualsiasi sinistro, il cliente si obbliga a comunicarlo immediatamente a Mary Moto per via telefonica. Il cliente dovrà sollecitare l’intervento dell’Autorità competente e, quando necessario, dovrà presentare denuncia all’Autorità competente. Il cliente deve premurarsi di ottenere i dati relativi ai testimoni ed agli altri veicoli coinvolti o, comunque, di ottenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione delle responsabilità del sinistro avvenuto. Inoltre, il cliente si obbliga a trasmettere a Mary Moto, entro e non oltre le successive 24 ore dal sinistro, una relazione dettagliata completa sul modulo “rapporto di sinistro” (CID), accluso ai documenti del motoveicolo. Infine, il cliente si impegna a cooperare con Mary Moto, la sua Assicurazione, il suo Legale in qualsiasi indagine o procedimento stragiudiziale e giudiziale.

c. A provvedere direttamente al pagamento di eventuali contravvenzioni contestategli e decurtazione punti nel periodo di  noleggio rimborsando al Locatore il relativo importo e le spese conseguenti ( pari ad 30 per ogni contravvenzione , oltre all’importo stesso ). 

d. A manlevare il Locatore da qualsivoglia pretesa e/o richiesta avanzata da terzi per danni dagli stessi subiti e/o subiti da beni di  loro proprietà comunque riconducibili al presente noleggio; 

e. A rimborsare il Locatore, dietro presentazione di fattura, di ogni spesa, incluse quelle legali, che il Locatore stesso dovesse  sostenere per ottenere l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dovute a qualsiasi titolo, ad esempio le spese per pedaggi  autostradali non corrisposti; il Conduttore acconsente fin d’ora l’addebito di tali importi, aumentati delle spese legali accessorie,  sulla propria carta di credito; 

f. Resta inteso che qualora, su richiesta del Conduttore, la riconsegna del veicolo e delle relative chiavi sia stata autorizzata dal  Locatore durante l’orario di chiusura del negozio, il noleggio avrà termine alla data e ora di riapertura del negozio stesso;  g. A restituire il veicolo in ordine e nelle medesime condizioni riscontrate all’atto del noleggio. Eventuali danneggiamenti del  motociclo verranno riscontrati all’atto della restituzione e conteggiato il relativo costo di ripristino dovuto dal Conduttore.  h. Il Conduttore riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sul veicolo noleggiato e sugli accessori forniti e, quindi, di  non poterne disporre in alcun modo . 

Art. 3 

Il Conduttore si impegna a condurre o usare il veicolo personalmente ed a non cedere, gratuitamente od a titolo oneroso, e  per nessun motivo l’utilizzo a terzi: 

a) Per il trasporto di persone o cose verso compenso; b) Per spingere o trainare oggetti; c). Sotto l’influenza di droghe, narcotici,  alcolici o intossicanti ovvero di altre sostanze idonee a menomare la capacità di intendere e di reagire;   d). In corse, competizioni o prove di velocità; e). Per uno scopo contrario alla legge; f). Per la circolazione in aree vietate e nelle aree di accesso o di servizio alle zone portuali od aeroportuali a traffico limitato; g). Da persona non indicata sulla lettera di noleggio come conducente; h). Da persona che abbia fornito al Locatore informazioni false circa la propria età, nome od indirizzo.  I). Da persona che non ha raggiunto la maggiore età 

Art. 4 

 Il Conduttore si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno cagionato al veicolo o a parti ed accessori dello stesso, nonché  a rifondere le spese di gestione amministrative del sinistro. Il conduttore si impegna a comunicare entro 12 ore dall’accaduto ,  ogni incidente ( anche minimo ) accaduto durante il periodo di noleggio della moto . 

Art. 5 

Qualora si verifichi un sinistro, il Conduttore si obbliga a: a. Informare immediatamente per telefono il Locatore al numero  08119272610 a trasmettergli nelle successive 12 ore una  relazione dettagliata completa sul modulo accluso ai documenti del veicolo (modulo CID); b. Informare la più vicina autorità di  Polizia; c. Non rilasciare dichiarazioni di responsabilità in caso di incertezza sulla dinamica del sinistro; d. Prendere nota dei nomi

e degli indirizzi delle parti e dei testimoni; e. Fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile; f. Seguire le istruzioni che il Locatore  fornirà relativamente alla custodia o alle riparazioni del veicolo. 

Art. 6 

 Il Conduttore si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno derivante dal furto del veicolo o di parti dello stesso, non  coperte dalla polizza assicurativa del veicolo stesso e di corrispondere per intero il valore della cauzione trattenuta su carta di  credito. 

Art. 7 

In caso di smarrimento o furto della sola chiave del veicolo noleggiato il Conduttore si obbliga a denunciare immediatamente il  fatto all’Autorità competente ed a consegnare al Locatore l’originale della denuncia. Il corrispettivo del noleggio (calcolato in  base alla tariffa stabilita nella lettera di noleggio) è dovuto anche per i giorni di mancato utilizzo del veicolo fermo. Per il servizio  di sostituzione della seconda chiave il Conduttore è tenuto al pagamento del costo sostenuto dal Locatore, maggiorato di 80,00 (  0ttanta ) . Qualora il Conduttore non consegni l’originale della denuncia al Locatore, questi, trascorsa la data di riconsegna del  veicolo indicata sulla lettera di noleggio, potrà riacquisire il possesso materiale del veicolo in qualsiasi modo, anche contro la  volontà del Conduttore, e quest’ultimo sarà tenuto a rimborsarlo delle spese sostenute nonché al pagamento del corrispettivo del  noleggio (calcolato sino alla data di recupero del veicolo) e del costo di sostituzione della seconda chiave. 

Art. 8 

Il veicolo dovrà essere riconsegnato senza danni aggiuntivi e dotato di tutti gli accessori, chiavi e i documenti esistenti alla  consegna da parte della Locataria. In caso contrario il Cliente si impegna al pagamento di una delle seguenti penali. 

 

Descrizione

Addebito

Penale

Mancata riconsegna casco

Euro 50,00

Euro 10,00

Contravvenzioni

Importo contravvenzione

Euro 30,00

Mancato rifornimento

Litri mancanti Euro 1,85/L

Euro 15,00

Perizia tecnica per calcolo danni

Importo valutazione

Euro 100,00

Mancato pagamento parcheggio

Importo parcheggio

Euro 20,00

Smarrimento chiave

Euro 250,00

-

 

Art. 9 

Il Conduttore si obbliga a riconsegnare il veicolo nel luogo ed entro la data indicati sulla lettera di noleggio o comunque appena il  Locatore gliene faccia richiesta, con i medesimi accessori e nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, salva la normale  usura. Qualora il veicolo non sia riconsegnato al Locatore entro tale data, il Conduttore dovrà rimborsare al Locatore ogni giorno di noleggio extra , oltre a tutte le spese che quest’ultimo sosterrà per riacquistare il possesso materiale del veicolo, oltre al  mancato guadagno causato dalla mancata disponibilità del mezzo ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti. 

Art. 10 

Il Conduttore che effettua il pagamento dell’importo concordato per il presente noleggio a mezzo carta di credito, autorizza a che tutti gli addebiti previsti dalle presenti condizioni generali di contratto, vengano effettuati dal Locatore direttamente tramite la  medesima carta di credito.

Art. 11 

Il Locatore non può essere ritenuto responsabile nei confronti del Conduttore, ovvero del conducente del motociclo e/o dei suoi  trasportati, per i danni di qualsiasi natura, gli stessi abbiano a subire per difetto di funzionamento del veicolo o incidenti stradali. E  così pure il Locatore non può essere ritenuto responsabile di qualunque tipo di danno verificatosi a seguito di furti, tumulti, guerre,  cause di forza maggiore e caso fortuito. Gli oggetti eventualmente dimenticati dal Conduttore sul motociclo oggetto di noleggio, si intenderanno abbandonati ed il Locatore non è tenuto a custodirli ed a restituirli. 

Art. 12 

Il Locatore NON AUTORIZZA il Conduttore a condurre il motoveicolo all’estero. 

Art. 13 

Il presente contratto di noleggio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla  validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, verranno devolute all’esclusiva competenza del Foro di  Pisa. 

Art. 14 

Nessuna modifica può essere apportata alle presenti Condizioni senza il consenso di un rappresentante del Locatore munito di  idonea procura scritta. 

Art. 15 

In caso di ritardato pagamento delle somme dovute, verrà applicato il tasso di interesse determinato dalla Banca Europea  maggiorato di tre punti percentuale, per i quali verrà emessa regolare fattura. 

Art. 16 

La nullità di una qualsiasi disposizione del presente contratto non comporterà l’invalidità del contratto di noleggio nella sua  interezza. 

Art. 17 

Attestazione di consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi della 675/96 (Legge sulla Privacy) *Il Conduttore, ricevuta  l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo numero 196 del 2003., presta il proprio  consenso affinché il Locatore effettui: Le comunicazione dei propri dati personali comuni ai soggetti e per le finalità cd.  necessarie indicati nella predetta informativa; Il trattamento dei dati personali comuni e le comunicazioni ai soggetti e per le  finalità cd. facoltative (sub b) indicati nella predetta informativa (tutela del rischio del credito); Il trattamento dei dati personali  comuni e le comunicazioni ai soggetti e per le finalità cd. facoltative (sub. c) indicati nella predetta informativa (iniziative  commerciali); Il trattamento dei dati personali comuni e le comunicazioni ai soggetti e per le finalità cd. necessarie indicati nella  predetta informativa. 

Art. 18 

Modalità di noleggio: 

Tariffe giornaliere e per più giorni come da richiesta a Mary Moto

• Prezzi comprensivi di I.V.A. e assicurazione RC. 

il conducente deve essere titolare di patente valida per la guida del veicolo oggetto del presente contratto.

Art. 19 

La prenotazione del noleggio richiede il versamento di una caparra pari al 50% del prezzo di noleggio. 

Art. 20 

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ DEL LOCATORE Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente , il LOCATORE (Mary Moto di Armellino Vincenzo) non potrà essere ritenuto responsabile, e il CONDUTTORE rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti  del LOCATORE, per qualsiasi danno subito da lui o da terzi derivante dall’utilizzo del mezzo noleggiato o per perdita o danni  alle cose di proprietà del conduttore lasciate nel veicolo , o per danni od inconvenienti derivanti da ritardo nella consegna del  mezzo noleggiato, o da guasti , imprevisti ed ogni altra causa fuori controllo della Ditta Mary Moto di Armellino Vincenzo.

Art. 21 

GUASTO DEL MOTOCICLO In caso di guasto tecnico al veicolo noleggiato non imputabile al cliente, e che precluda la possibilità di utilizzo del mezzo, il LOCATORE provvederà se possibile alla sostituzione del veicolo con uno simile . In caso di impossibilità rimborserà il conduttore della parte non goduta del periodo di noleggio già pagato Ogni foratura di pneumatico dovrà  essere riparata a carico del conduttore , ed è OBBLIGATORIO SEGNALARE a Mary Moto la foratura per evidenti motivi di  sicurezza del veicolo. L’abbandono del veicolo e il recarsi fuori dall’Italia comporta l’obbligo del conduttore a rimborsare tutte le spese dirette ed indirette necessarie al recupero del veicolo. 

Art 22 

SEQUESTRO DEL MEZZO In caso di sequestro/confisca del motociclo da parte della autorità giudiziaria per cause da attribuirsi  al conduttore, la Ditta Mary Moto di Armellino Vincenzo addebiterà al conduttore stesso il costo giornaliero di noleggio calcolato  sul presente contratto , fino al dissequestro del veicolo , con un massimale pari al valore di sostituzione del mezzo alla data di  scadenza del periodo di noleggio concordato . Nel caso di raggiungimento di questo massimale la Ditta Mary Moto di Armellino Vincenzo dopo aver incassato l’integrale pagamento di quanto previsto, procederà al trasferimento di proprietà del mezzo sequestrato/confiscato a favore del conduttore.

Art. 23 FORO DI COMPETENZA TERRITORIALE - Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente a detto contratto è foro competente quello del Tribunale di Napoli.

Art 24 

Testo Informativa Privacy : In base all’art13 del D.Lgs 196/2003 laDitta Mary Moto di Armellino Vincenzo la informa che i suoi dati  personali e le altre informazioni fornite verranno utilizzate solo ed esclusivamente da Mary Moto di Armellino Vincenzo a fini  commerciali e di promozione delle proprie attività di noleggio veicoli, nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti  dal D.Lgs 196/2003 e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono  stati raccolti .